Corsi di Formazione sulla Sicurezza vanno retribuiti, se realizzati fuori dall'orario di lavoro

Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 84/2019 del 20 febbraio 2019, riconosce la piena ragione di un docente (...) che è ricorso nel 2017 contro la dirigente pro-tempore dell’IPSIA di Terni che non aveva pagato la frequenza al corso sulla sicurezza e ha condannato il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria al pagamento delle 12 ore di formazione oltre alle spese processuali.

Un successo a tutto tondo per i docenti della scuola pubblica, che spesso sulla questione sono trattati dai dirigenti scolastici in maniera autoritaria e illegittima ma che – come ribadisce la sentenza – sono lavoratori che hanno il diritto di essere retribuiti per tutte le attività aggiuntive agli obblighi previste dal CCNL, come la frequenza ai corsi sulla sicurezza!

Nella scuola è diffusa la pratica da parte dei dirigenti scolastici di organizzare tali corsi fuori dall’orario di lavoro, in violazione della normativa vigente, dell’art 37 comma 12 d.lgs. n. 81/2008: “La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori” e di pretendere la presenza dei docenti senza effettuare il dovuto pagamento delle ore del corso. Il personale ATA ha diritto a fruire di ore compensative dopo aver frequentato i corsi di formazione sulla sicurezza.

Inoltre, la sentenza afferma che tali ore non possono rientrare nella formazione prevista nelle attività funzionali all’insegnamento prevista dall’art 29 del CCNL, che deve invece riguardare la formazione specifica rispetto alla professione docente e non la formazione sulla sicurezza che riguarda tutti i lavoratori.
Infine, si afferma (...) che i corsi sono obbligatori se organizzati durante l’orario di lavoro, quindi non sono un obbligo e nessun dirigente può pretendere la frequenza se vengono organizzati fuori dall’orario di lavoro.

Fonte: Giornale Cobas n. 6 marzo 2019